Di seguito alcuni dei nuovi punti del nuovo decreto legge (n.7/2015) antiterrorismo in Italia:
– L’aumento di pena se il fatto di cui all’art. 270-quinquies c.p. (“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”) sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
– L’aumento di pena se il fatto di cui all’art. 302 c.p. (“Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo”, ovverosia i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato) sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
– L’aumento di pena se i reati di istigazione a delinquere o apologia (art. 414 c.p.) previsti dai primi 3 commi della norma, siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
– L’aumento di pena fino a due terzi se i delitti di istigazione a delinquere o di apologia riguardino delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità (art. 414, comma 4, c.p.) e siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
– L’aggiornamento costante da parte del Ministero dell’interno di un elenco dei siti utilizzati per le attività di promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, nonché dei siti utilizzati per porre in essere condotte con finalità di terrorismo.
– La possibilità per l’Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l’accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell’elenco costantemente aggiornato di cui sopra. Nel caso di inosservanza dell’ordine dato è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l’interdizione dell’accesso ai relativi domini internet.
La versione integrale del decreto la potete trovare qui:
Testo integrale decreto legge antiterrorismo in Italia